Sez. 5, Sentenza n. 39513 del 11/05/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 253733 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Sicurezza del fabbricato ex art. 25 d. P.R. n. 380 del 2001 - Nozione - Omissione delle norme di sicurezza in relazione ad elementi accessori (vano cantinato) - Certificato di regolare esecuzione - Integrazione del reato di cui all'art. 481 cod. pen..
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Integra il reato di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità l'attestazione resa dal direttore dei lavori e dal proprietario dell'immobile nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della costruzione con riguardo ad un fabbricato in cui al posto di una scala in cemento armato vi sia un vuoto spaziale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di sicurezza di cui all'art. 25 del d. P.R. n. 380 del 2001 deve essere inteso nella più ampia accezione quale presenza nel fabbricato di caratteristiche edificatorie conformi alle previsioni progettuali ed alle prescrizioni normative, funzionali alla sicurezza del fabbricato, sia con riguardo alla sua stabilità strutturale che all'esigenza di prevenzione di danni a persone o cose).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)