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Sez. 2, Sentenza n. 917 del 15/04/1970 Ud. (dep. 23/01/1971) Rv. 116343 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - DETENZIONE PER ALTRA CAUSA, COMUNICATA AL GIUDICE NEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - ILLEGITTIMITA - MANCATO SOLLECITO DELL'ORDINE DI TRADUZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - RINUNCIA A COMPARIRE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116343-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - DETENZIONE PER ALTRA CAUSA, COMUNICATA AL GIUDICE NEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - ILLEGITTIMITA - MANCATO SOLLECITO DELL'ORDINE DI TRADUZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - RINUNCIA A COMPARIRE - ESCLUSIONE.*

Il giudice non puo dichiarare la contumacia dell'imputato, detenuto per altra causa, qualora, avendo dalla difesa nel corso del dibattimento notizia, consacrata a verbale, dello stato di detenzione, non ne abbia disposto la traduzione, poiche in tale ipotesi non puo revocarsi in dubbio la sussistenza di un legittimo impedimento. Ne puo ritenersi che l'imputato, per non aver sollecitato l'ordine di traduzione, abbia con tale comportamento omissivo consentito che il dibattimento fosse celebrato in sua assenza, giacche la volonta di non presenziare al dibattimento deve risultare da una manifestazione espressa, come si desume dal secondo comma dell'art 497 cod proc pen. (V 107985, anno 1968' 105024, 103347, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)