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Sez. 6, Ordinanza n. 2449 del 28/04/1971 Cc. (dep. 16/11/1971) Rv. 119336 - 01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - SCELTA DEL RITO - ISTRUZIONE FORMALE - IN GENERE - ISTANZA DEL PM - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NON IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119336-01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - SCELTA DEL RITO - ISTRUZIONE FORMALE - IN GENERE - ISTANZA DEL PM - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NON IMPUGNABILITA.*

Secondo le norme inserite dalla legge 7 novembre 1969 n 780 nello art 389 cod proc pen per regolare il nuovo istituto dell'istanza di istruzione formale, non e consentito impugnare il provvedimento con il quale il giudice istruttore abbia accolto o respinto il ricorso proposto dall'imputato contro il decreto del procuratore della Repubblica di rigetto dell'istanza di istruzione formale. Ne l'impugnabilita puo derivare dall'art terzo cost o dall'eccezione contenuta nell'art 190, secondo comma, cod proc pen, non essendo il provvedimento equiparabile ad una sentenza o ad un provvedimento relativo alla liberta personale. Ne, d'altro canto, puo derivare dal principio della immediata impugnabilita dei provvedimenti abnormi, trattandosi di un provvedimento che non si discosta ne per il contenuto ne per la Forma da quello che e previsto e regolato dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 07/11/1969 num. 780, Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)