Sez. 5, Sentenza n. 1896 del 02/06/1983 Cc. (dep. 02/08/1983) Rv. 160113 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - DINIEGO DI FORMALIZZAZIONE DELL'ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INOPPUGNABILITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - DINIEGO DI FORMALIZZAZIONE DELL'ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INOPPUGNABILITÀ.*
In applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice istruttore decide il ricorso dell'imputato contro il diniego di formalizzazione dell'istruttoria non è soggetto ad alcuna impugnazione: l'art. 389 cod. proc. pen. non prevede infatti nessun gravame. Alla inoppugnabilità dell'ordinanza del giudice istruttore non osta neppure il disposto dell'art. 111 della Costituzione, non trattandosi di sentenza o di provvedimento sulla libertà personale. (Conf mass n 141816; (Conf mass n 136628; (Conf mass n 122432; (Conf mass n 119336; (Conf mass n 118873; (Conf mass n 118575).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)