Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 30/09/1997 Cc. (dep. 11/11/1997) Rv. 209017 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Sequestro probatorio - Istanza di restituzione presentata nell'udienza preliminare - Rigetto - Impugnabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio; né da ciò deriva alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, potrà essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell'esecuzione, ovvero lo stesso g.i.p. qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)