Sez. 2, Sentenza n. 605 del 05/02/1996 Cc. (dep. 13/03/1996) Rv. 204263 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere | Provvedimento che nega la restituzione adottato dal giudice del dibattimento - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere
Avverso la decisione del giudice del dibattimento che rigetta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate è ammessa esclusivamente l'impugnazione insieme della sentenza; non può infatti ipotizzarsi né la ricorribilità per cassazione di tale provvedimento in applicazione della disciplina del procedimento camerale prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto l'art. 263 cod. proc. pen., che regola la speciale procedura per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia alle forme previste dal predetto art. 127 soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non del giudizio, ove è già instaurato un pieno contraddittorio; né l'esperibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen., poiché il medesimo art. 263 cod. proc. pen. contempla tale procedura soltanto nell'ipotesi di "sentenza non più soggetta ad impugnazione". (Cass., sez. II, c.c. 5 febbraio - 13 marzo 1996, Di Rosa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)