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Sez. L, Sentenza n. 1382 del 18/03/1989 (Rv. 462219 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - DIVISIONE PER TRENTA ANZICHÉ PER VENTISEI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE AD OPERA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462219-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - DIVISIONE PER TRENTA ANZICHÉ PER VENTISEI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE AD OPERA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LEGITTIMITÀ.*

Anche nel rapporto del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, la retribuzione mensile corrisposta ai lavoratori deve intendersi riferita a tutti i giorni del mese, compresi quelli di carenza della prestazione lavorativa destinata a soddisfare l'esigenza di reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, considerato che la retribuzione corrisposta (non ad ore) dal datore di lavoro costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa la cui continuità, stante l'unitarietà della prestazione lavorativa e l'infrazionabilità dell'obbligazione, non è esclusa dalle pause settimanali ed infrasettimanali festive. Ne consegue che la contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri - alla quale, ai sensi dell'art. 1 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, è riservata la regolamentazione dell'assetto retributivo del personale - ben può stabilire (artt. 15, 16 e 17 cod. civ. n. Legge 1976) che la retribuzione mensile, ai fini della Determinazione della retribuzione giornaliera per il calcolo di competenze indirette (nella specie, compenso per ferie e festività infrasettimanali) debba essere divisa per trenta anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. (Conf 3425/88, mass n 458788; (Conf 2916/88, mass n 458490; (Conf 2574/88, mass n 458312; (Conf 1573/88, mass n 457634).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 16, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)