diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 637 del 27/02/1976 (Rv. 379286 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - BREVETTO DI COMBINAZIONE - INVENZIONE DI COMBINAZIONE - NOZIONE - BREVETTABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379286-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - BREVETTO DI COMBINAZIONE - INVENZIONE DI COMBINAZIONE - NOZIONE - BREVETTABILITA - CONDIZIONI.*

Nel sistema della legge la tutela del brevetto di esclusiva e accordata anche a quella particolare Forma di invenzione industriale cosiddetta di combinazione, che consiste nel coordinare tra loro - in modo ingegnoso e originale e previ opportuni accorgimenti e modifiche - elementi o mezzi diversi, gia conosciuti in tutto o in parte, in modo da ottenere un risultato tecnico nuovo, economicamente utile e non raggiunto prima con l'impiego di uno o piu di quegli elementi o mezzi isolatamente presi. Lo sforzo inventivo, in questo tipo di invenzione, consiste nel cogliere, in una pluralita di elementi o mezzi diversi, in tutto o in parte gia noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo attraverso la loro combinazione originale. Ai fini della concessione di un valido brevetto, quindi, non potendosi prescindere dai requisiti della novita intrinseca e della novita estrinseca, la predetta nozione, riferita a un procedimento, importa che questo sia ottenuto attraverso la combinazione geniale di componenti di altri procedimenti e conduce a un sistema produttivo strutturalmente e funzionalmente diverso, e prima non conosciuto: siffatto requisito va commisurato non alla maggiore convenienza economica, bensi all'originalita della soluzione del problema e, a tal fine, e sufficiente che il ritrovato realizzi un determinato risultato attraverso l'intuizione e l'applicazione di un procedimento nuovo. (Conf 1051/69, mass n 339530; (Conf 821/68, mass n 332105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)