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Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 31/03/1969 (Rv. 339530 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - DI COMBINAZIONE - NOZIONE - BREVETTABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339530-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - DI COMBINAZIONE - NOZIONE - BREVETTABILITA - CONDIZIONI.*

Invenzione di combinazione e quella in cui lo sforzo inventivo consiste nel cogliere, in una pluralita di elementi o mezzi diversi, in tutto o in parte gia noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale. Ai fini della concessione di un valido brevetto, non potendosi prescindere dai requisiti della novita intrinseca e della novita estrinseca, la predetta nozione, riferita a un procedimento, importa che questo sia ottenuto attraverso la combinazione geniale di componenti di altri procedimenti e conduca ad un sistema produttivo strutturalmente e funzionalmente diverso, e prima non conosciuto.*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 1, Cod. Civ. art. 2585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)