Sez. 2, Sentenza n. 16184 del 09/07/2009 (Rv. 608972 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento della notifica a mezzo posta nei confronti del destinatario - Prova - Avviso di ricevimento - Necessità - Mancanza - Data del timbro postale sulla busta - Insufficienza - Produzione dell'avviso di ricevimento - Onere a carico del notificante - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a verbale di infrazione al codice della strada, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva l'opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)