Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007 (Rv. 601146 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | A mezzo posta - Prova della data della consegna - Data e numero di protocollo risultante da timbro apposto dal destinatario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di notifica all'Agenzia delle Entrate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
In tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto. (Affermando tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello, registrata al protocollo dell'Agenzia delle Entrate due giorni dopo la ricezione del plico spedito per posta dall'ufficiale giudiziario, conseguendone la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine breve dei sessanta giorni così calcolato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)