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Sez. L, Sentenza n. 5057 del 15/03/2016 (Rv. 639220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di cui all'art. 7 st.lav. - Fatti oggetto di procedimento penale - Diversa struttura del procedimento disciplinare - Conseguenze - Diritto di difesa - Portata - Assistenza legale - Esclusione - Legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nel sistema delineato dall'art. 7 st.lav., il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale esaurisce la tutela del diritto di difesa, non essendo prevista l'assistenza cosiddetta tecnica, che è costituzionalmente assicurata nel nostro ordinamento solo in giudizio e che può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base a una valutazione discrezionale del legislatore, sicché non assume rilievo che il lavoratore, per gli stessi fatti oggetto di rilievo disciplinare, sia chiamato a rispondere in sede penale, considerata la diversità di struttura del procedimento disciplinare, iscritto nell'ambito dei rapporti privatistici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)