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Sez. 5 - , Sentenza n. 21375 del 06/10/2020 (Rv. 659468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Cessione di credito IVA - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di imposte dirette - Applicabilità - Esclusione - Compensazione di credito ceduto con controcredito dell'Amministrazione finanziaria - Art. 1248, secondo comma, c.c. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2020-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659468-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema d'IVA, le disposizioni di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 del d.m. n. 384 del 1997 - secondo cui la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito in data anteriore a quella di notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario - non sono applicabili all'imposta sul valore aggiunto, essendo previste dalla legge esclusivamente in relazione alle imposte dirette. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilità della compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione, ed il controcredito vantato dall'Amministrazione, si applica l'art. 1248, comma 2, c.c., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti siano sorti successivamente al credito azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)