Sez. 5, Sentenza n. 27883 del 13/12/2013 (Rv. 629497 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Cessione di credito IVA - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di imposte dirette - Applicabilità - Esclusione - Compensazione di credito ceduto con controcredito dell'Amministrazione finanziaria - Art. 1248, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
Il principio evincibile dall'art. 43 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 1 del d.m. 30 settembre 1997, n. 384 - secondo il quale la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario - trova applicazione unicamente in relazione alle imposte dirette e non anche in materia di IVA. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilità della compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione ed il controcredito vantato dall'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla disposizione generale dell'art. 1248, secondo comma, cod. civ., per la quale, nel caso in cui la cessione non sia stata accettata dal debitore, ma a questi solo notificata, è impedita la sola compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1248 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, Regolamento Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)