diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 202 del 14/01/1977 (Rv. 383715 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - STUDI PROFESSIONALI - ACQUISTO DELLA CONTITOLARITA DA PARTE DI ALTRO PROFESSIONISTA - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383715-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - STUDI PROFESSIONALI - ACQUISTO DELLA CONTITOLARITA DA PARTE DI ALTRO PROFESSIONISTA - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA.*

Sebbene gli studi professionali (nella specie studio legale) non possano essere normalmente equiparati ad un'azienda essendo in essi prevalente l'attivita personale dei titolari, ai medesimi quando impieghino personale dipendente, e, tuttavia, applicabile, in forza dell'art 2238, capoverso, cod civ, l'art 2112 cod civ, secondo, cui, nel caso di trasferimento dell'azienda, il contratto di lavoro, salvo tempestiva disdetta, continua con l'acquirente ed il prestatore d'opera conserva i diritti derivanti dall'anzianita pregressa. E poiche quest'ultima norma concerne tutte le ipotesi di trasferimento della titolarita della impresa, qualunque sia il mezzo tecnico attraverso il quale sia stato attuato il trasferimento, il principio della responsabilita del nuovo titolare dello studio professionale per i crediti maturati a favore del lavoratore per la sua pregressa anzianita opera anche nel caso di acquisto, della contitolarita del suddetto studio da parte di altro professionista. (V 1861/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)