Sez. L, Sentenza n. 6208 del 15/07/1987 (Rv. 454508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI STUDIO PROFESSIONALI - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO DELL'AUSILIARIO - PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ IN CASO DI SUCCESSIONI NELLA TITOLARITÀ DELLO STUDIO DA PARTE DI ALTRO PROFESSIONISTA - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI STUDIO PROFESSIONALI - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO DELL'AUSILIARIO - PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ IN CASO DI SUCCESSIONI NELLA TITOLARITÀ DELLO STUDIO DA PARTE DI ALTRO PROFESSIONISTA - APPLICABILITÀ.*
Sebbene gli studi professionali (nella specie studio notarile) non possano essere normalmente equiparati ad una azienda, essendo in essi prevalente l'attività personale dei titolari, ai medesimi, quando impieghino personale dipendente, è tuttavia applicabile, in forza dell'art. 2238, capoverso, cod. civ., l'art. 2112 cod. civ., secondo cui, nel caso di trasferimento dell'azienda, il contratto di lavoro, salvo tempestiva disdetta, continua con l'acquirente ed il prestatore d'opera conserva i diritti derivanti dall'anzianità pregressa. Pertanto, concernendo quest'ultima norma tutte le ipotesi di trasferimento della titolarità della impresa, qualunque sia il mezzo tecnico attraverso il quale sia stato attuato il trasferimento, il principio della continuità del rapporto di lavoro dell'ausiliario opera anche nel caso di successione nella titolarità del suddetto studio da parte di altro professionista. (V 4319/80, mass n 408183; (V 202/77, mass n 383715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)