Sez. U - , Ordinanza n. 33852 del 12/11/2021 (Rv. 662884 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA | Delegazione amministrativa intersoggettiva – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA
La distinzione tra la delegazione amministrativa intersoggettiva e gli "accordi tra pubbliche amministrazioni" ex art. 15 della l. n. 241 del 1990 consiste nel fatto che con la prima si attribuisce all'ente delegato il titolo per svolgere in proprio un'attività altrimenti di competenza del solo delegante, mentre con i secondi si individuano le intese tra amministrazioni volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di "attività di interesse comune", perciò preordinate al coordinamento dell'azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico. Ne consegue che, mentre le controversie relative a detti "accordi" sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., quelle relative alla delegazione intersoggettiva (ed in particolare tra delegante e delegato per il pagamento del finanziamento già riconosciuto nell'ambito della delega) sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la spendita di poteri autoritativi discrezionali della P.A., bensì posizioni di diritto soggettivo dell'ente delegato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia in cui un consorzio - preordinato alla costruzione di un raccordo ferroviario in forza di convenzione intervenuta con l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - aveva agito per ottenere il saldo del finanziamento forfettario a suo tempo deliberato).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)