Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 21/07/1967 (Rv. 328844 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PROVE - POTERE DEL GIUDICE DI DISATTENDERE LE CONSULENZE TECNICHE ESPLETATE E DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL PARERE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE - VIZI DI VIOLAZIONE DI LEGGE O DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PROVE - POTERE DEL GIUDICE DI DISATTENDERE LE CONSULENZE TECNICHE ESPLETATE E DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL PARERE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE - VIZI DI VIOLAZIONE DI LEGGE O DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Non sussiste vizio di violazione di legge o di difetto di motivazione nel caso in cui il giudice di merito, in un giudizio di opposizione all'indennita di espropriazione disattenda entrambe le consulenze esperite per l'inaccettabilita dei criteri di valutazione e prenda in considerazione, al fine di determinare la giusta indennita di espropriazione, il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale, quale elemento di valutazione idoneo a concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti al processo, alla Determinazione dell'indennita.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)