Sez. L, Sentenza n. 1643 del 16/02/1988 (Rv. 457673 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - IN GENERE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL PRETORE - NULLITÀ INSANABILE - LETTURA DEL DISPOSITIVO SOTTOSCRITTO DAL GIUDICANTE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO STESSO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - IN GENERE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL PRETORE - NULLITÀ INSANABILE - LETTURA DEL DISPOSITIVO SOTTOSCRITTO DAL GIUDICANTE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO STESSO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
Anche nel rito del lavoro l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del pretore determina, ove l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 cit., la nullità insanabile della sentenza medesima, senza possibilità di distinguere tra omissione imputabile a rifiuto ed omissione involontaria provocata da errore o dimenticanza, a nulla rilevando che il dispositivo sia stato letto in udienza e ritualmente sottoscritto dal giudicante. Tale vizio, che è deducibile in ogni stato e grado del giudizio, comporta che, anche in esito al giudizio di Cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione. (V 4415/87, mass n 453146; (V 3526/86, mass n 446466).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)