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Sez. L, Sentenza n. 914 del 26/01/1995 (Rv. 489970 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE | Sottoscrizione quale presidente da magistrato estraneo al collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza - Nullità assoluta e insanabile - Sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente del collegio nell'udienza di discussione - Irrilevanza - Cassazione della sentenza - Necessità - Rinvio alla medesima sezione del Tribunale - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489970-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro è affetta da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che sia stata sottoscritta quale presidente da magistrato estraneo al collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza collegiale, anche se il dispositivo letto in udienza risulti sottoscritto dal presidente che aveva assistito alla discussione della causa, considerato che la decisione acquista valore di sentenza solo quando il dispositivo sia completato dalla motivazione e che la sottoscrizione della sentenza da parte dei soggetti, a ciò tenuti in forza dell'art. 132, primo comma n. 5 e secondo comma, è insostituibile per attribuire la paternità giuridica all'atto (oltre che per il conseguimento dello scopo perseguito dalla legge, ex. art. 156). La Suprema Corte, cassata, perché affetta da tale nullità, la sentenza di secondo grado emessa dalla sezione lavoro di un tribunale, deve rinviare la causa per il riesame del merito alla medesima sezione, ex artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383 ultimo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)