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Sez. 2, Sentenza n. 2273 del 09/04/1980 (Rv. 405944 - 01)

DONAZIONE - CAUSA - ANIMUS DONANDI - REQUISITI - MANCANZA DI VINCOLI AFFETTIVI DEL DONANTE NEI CONFRONTI DEL DONATARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405944-01

DONAZIONE - CAUSA - ANIMUS DONANDI - REQUISITI - MANCANZA DI VINCOLI AFFETTIVI DEL DONANTE NEI CONFRONTI DEL DONATARIO - IRRILEVANZA.*

L'animus donandi, che qualifica soggettivamente come donazione un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, ricorre tutte le volte che l'attribuzione venga compiuta nullo iure cogente, e cioe nel senso che il comportamento del disponente non e determinato da alcun vincolo giuridico o extragiuridico rilevante per l'ordinamento: a tal fine, e del tutto irrilevante che il donante non sia legato da alcun particolare vincolo affettivo nei confronti del donatario. (V 737/77, mass n 384334; (V 3929/74, mass n 372490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)