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Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 02/12/1974 (Rv. 372490 - 01)

DONAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - SPIRITO DI LIBERALITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372490-01

DONAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - SPIRITO DI LIBERALITA - NOZIONE.*

Per aversi donazione non basta l'arricchimento di un soggetto operato da altro soggetto mediante la disposizione di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione, cioe non e sufficiente l'esistenza di un'attribuzione patrimoniale gratuita; ma e necessario che l'attribuzione patrimoniale gratuita sia fatta per 'spirito di liberalità. Spirito di liberalita che, partecipando della causa del contratto di donazione, e qualificazione in senso soggettivo della gratuita: consiste nella coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente, nel senso che il suo comportamento non e determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per la legge che riconnette ad esso conseguenze giuridiche. (V 1960'65; 1728'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)