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Sez. 4, Sentenza n. 24300 del 25/06/2025 Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288329-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Decisione sugli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen. - Sentenza Corte cost. n. 182 del 2021 - Applicazione della regola di giudizio civilistica del "più probabile che non" - Necessità - Applicazione del divieto di testimonianza della persona offesa ex art. 246 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288329-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

In tema di impugnazioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, secondo la quale, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., é tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del "più probabile che non", anziché quella dell'"alto grado di probabilità logica", non esclude che l'accertamento della responsabilità a fini civili debba essere condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale, sicché, non trovando applicazione l'art. 246 cod. proc. civ., la deposizione della persona offesa, costituita parte civile in giudizio, conserva il valore di una testimonianza, pur se soggetta, secondo i principi generali, a rigoroso controllo di attendibilità.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)