Sez. U, Ordinanza n. 17065 del 08/08/2011 (Rv. 618655 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Controversia tra privato e Comune relativa a distanze - Costruzione di un terrazzamento destinato a spazi attrezzati - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e succ. mod. - Esclusione - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
La controversia instaurata tra un privato e l'Amministrazione comunale avente ad oggetto l'osservanza da parte del Comune, in occasione della costruzione di un terrazzamento destinato a spazi attrezzati, delle norme in materia di distanza tra le costruzioni non dà luogo ad una controversia in materia urbanistica od edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. mod., ma ad una controversia di spettanza del giudice ordinario, atteso che l'attività di edificazione posta in essere dal Comune non modifica l'assetto giuridico della corrispondente parte del territorio comunale, né il Comune - nel compimento di tali attività - si presenta in una posizione diversa da quella del privato.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)