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Sez. 4, Sentenza n. 3024 del 31/01/1973 Ud. (dep. 14/04/1973) Rv. 123852 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO PRETORILE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NOTIFICAZIONE AL PM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123852-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO PRETORILE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NOTIFICAZIONE AL PM - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza del pretore non deve essere notificata al PM poiche presso la pretura non ne e costituito l'ufficio; nemmeno deve essere notificata al procuratore della Repubblica poiche, pur avendo questi la facolta di impugnare la sentenza pretorile, non acquista per cio soltanto la qualita di parte nel giudizio di pretura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)