diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 909 del 21/03/1969 (Rv. 339289 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339289-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione da parte dei giudici di merito dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, se correttamente motivata. (Conf. 775-67, massima n.326847 1881-66, massima n.323669 V. 1955-67, massima n.328929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)