Sez. 1, Sentenza n. 3493 del 04/12/1972 (Rv. 361405 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove e il giudizio circa la loro Rilevanza e sufficienza - in particolare la valutazione di una consulenza tecnica - sono rimessi al giudice di merito, e quindi non sono censurabili in Sede di legittimita, se congruamente motivati. Rientra pertanto nel potere discrezionale del giudice di merito l'assunzione di una nuova consulenza tecnica, e non e sindacabile in Cassazione, per converso, il giudizio circa la sufficienza di quella gia raccolta e la correlativa sufficienza delle prove gia in Atti. (V 2713'70, mass n 349174; 909'69, mass n 339289; (V 2665'68, mass n 335203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)