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Sez. 1, Sentenza n. 3493 del 04/12/1972 (Rv. 361405 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361405-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove e il giudizio circa la loro Rilevanza e sufficienza - in particolare la valutazione di una consulenza tecnica - sono rimessi al giudice di merito, e quindi non sono censurabili in Sede di legittimita, se congruamente motivati. Rientra pertanto nel potere discrezionale del giudice di merito l'assunzione di una nuova consulenza tecnica, e non e sindacabile in Cassazione, per converso, il giudizio circa la sufficienza di quella gia raccolta e la correlativa sufficienza delle prove gia in Atti. (V 2713'70, mass n 349174; 909'69, mass n 339289; (V 2665'68, mass n 335203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)