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Sez. L, Sentenza n. 8804 del 09/09/1997 (Rv. 507733 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Inesistenza giuridica della notificazione - Presupposti - Mancanza degli elementi caratteristici del modello legale - Necessità - Violazione di prescrizioni tassative relative al procedimento - Conseguenze - (Mera) nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla mancata precisazione dell'ufficio di appartenenza dell'ufficiale giudiziario.
Stato
decisa il 1997-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507733-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

La notificazione è giuridicamente inesistente solo nell'ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, mentre nel caso in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, comprese in particolare quelle relative alla competenza dell'organo notificante, l'atto è nullo e suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che la tempestiva costituzione in giudizio dell'interessato avesse sanato il vizio dipendente dalla mancata precisazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza dell'ufficiale giudiziario procedente, che potrebbe far ipotizzare l'incompetenza del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)