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Sez. 5, Sentenza n. 504 del 18/01/2002 (Rv. 551634 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione sostitutiva ex art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 - Indicazione di imponibile non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi - Accertamento successivo alla presentazione di tale dichiarazione - Illegittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551634-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento notificato in presenza di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 14 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), con l'indicazione di un imponibile non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei cosiddetti coefficienti presuntivi, è illegittimo, a meno che l'amministrazione finanziaria non provi che esso rientra tra i controlli realizzati al di fuori dei criteri selettivi formulati annualmente dal Ministero (art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973) e di quelli fatti per sorteggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 17, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)