Sez. 5, Sentenza n. 11303 del 29/08/2000 (Rv. 539848 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione sostitutiva ex art. 14 D.L. n. 69/1989 - Presentazione con l'indicazione di imponibile non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei cosiddetti coefficienti presuntivi - Accertamento successivo alla presentazione di tale dichiarazione - Illegittimità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento notificato in presenza di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 14 D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, con indicazione di un imponibile non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei cosiddetti coefficienti presuntivi, è illegittimo, a meno che l'amministrazione finanziaria non provi che rientra tra i controlli realizzati al di fuori dei criteri selettivi formulati annualmente dal Ministero (art. 37 d.P.R. n. 600/73) e di quelli fatti per sorteggio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 17, Legge 02/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)