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Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 17/06/1966 (Rv. 323094 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - DECISIONE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323094-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - DECISIONE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*

Se in un procedimento per la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali di avvocato e di procuratore, l'ingiunto oppone in compensazione un credito ne liquido ne esigibile, i limiti di applicabilita dello speciale procedimento, previsto dagli artt. 29 e 30 legge 23 giugno 1942, n.794, risultano superati e la decisione la quale abbia dichiarato la compensazione o, comunque, siasi pronunciata su di essa, ha natura di sentenza impugnabile colle forme ordinarie dell'appello. *

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)