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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 (Rv. 628901 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Omessa (o invalida) notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Termine di proposizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628901-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (Nella specie, i debitori esecutati avevano denunciato l'omessa notificazione, nei loro confronti, del titolo esecutivo, costituito da un decreto di trasferimento con cui si ordinava il rilascio dell'immobile dagli stessi detenuto; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che, negando che l'iniziativa dei debitori integrasse un'opposizione all'esecuzione, aveva ritenuto inammissibile l'appello, motivato sull'erroneo presupposto dell'operatività dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo - anteriore alle modifiche apportate dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - astrattamente applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)