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Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006 (Rv. 591706 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione a precetto perchè non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Sentenza che decide la predetta opposizione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - Appello - Inammissibilità - Rilievo d'ufficio in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2006-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591706-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'opposizione a precetto, con la quale si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo (per essere stata notificata la sentenza di condanna emessa in primo grado e non quella di riforma della Corte d'appello), non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità' degli atti logicamente successivi; e, integrando opposizione agli atti esecutivi, la sentenza del giudice che decide sulla stessa è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello. (La S.C. ha peraltro affermato che, qualora il giudice d'appello non abbia rilevato l'inammissibilità del gravame, può provvedervi la Corte di Cassazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)