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Sez. 1, Sentenza n. 8765 del 26/11/1987 (Rv. 456160 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DIFETTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ACCERTAMENTO INCIDENTALE IN ALTRA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456160-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DIFETTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ACCERTAMENTO INCIDENTALE IN ALTRA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*

L'Estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., per effetto della mancata tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, non soltanto è deducibile, quale eccezione in senso proprio, in Sede di tardiva riassunzione del processo stesso, ma può anche essere oggetto di accertamento incidentale in altra causa, in relazione ad effetti sostanziali da essa discendenti come nel caso in cui l'Estinzione medesima venga allegata dalla parte che invoca la prescrizione del diritto azionato, per sentir riconoscere che il precedente giudizio ha prodotto l'interruzione istantanea di tale prescrizione (art. 2945 terzo comma cod. civ.), non quella permanente (art. 2945 citato, secondo comma). (V 1793/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)