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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015 (Rv. 635482 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Giudicato formatosi dopo la notifica del ricorso per cassazione - Produzione dei relativi documenti - Termine - Documenti prodotti dal resistente costituitosi irritualmente - Conseguenze in ordine alla loro utilizzabilità.
Stato
decisa il 2015-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635482-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

L'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione; ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente (perché con controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che l'irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)