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Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011 (Rv. 618903 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Sussistenza - Formulazione per la prima volta dell'eccezione con l'atto di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618903-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

L'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità; a tale riguardo, pertanto, non si applicano le limitazioni imposte dall'art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado, e pertanto la relativa eccezione può essere validamente proposta per la prima volta dalla parte interessata con l'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)