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Sez. 2, Sentenza n. 15762 del 13/12/2001 (Rv. 551116 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Costruzione di case di tipo popolare fruenti del contributo statale - Prestazioni professionali - Riduzione degli onorari ex D.M. 18 settembre 1967 - Obbligatorietà - Carattere imperativo della relativa previsione - Effetti - Derogabilità in sede di pattuizione contrattuale e di concreta liquidazione degli onorari - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551116-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di onorari spettanti ad ingegneri e architetti per prestazioni relative alla costruzione di alloggi di tipo popolare ed economico fruenti del contributo statale, il D.M. 18 settembre 1967 fa espresso divieto di superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale (classe I^ categoria B) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi adeguamenti con la riduzione del 25 per cento; tale divieto comporta l'obbligatorietà della prescritta riduzione e deve ritenersi di carattere imperativo, stante la sua "ratio", volta a soddisfare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica nella realizzazione di detti alloggi, con conseguente inderogabilità in sede di pattuizione contrattuale e di concreta liquidazione degli onorari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. 08/02/1923 num. 345, Regio Decr. 02/12/1923 num. 265 art. 4, Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, DM Grazia e Giustizia 18/06/1949, DM Grazia e Giustizia 18/09/1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)