Sez. 2, Sentenza n. 20732 del 30/07/2008 (Rv. 605416 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Riduzione ex d.m. n.17231 del 1967 - Applicabilità - Incarichi relativi ad opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata - Definizione - Condizioni.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di compensi professionali ad ingegneri ed architetti, la riduzione del 25% degli onorari, prevista imperativamente dal d.m. 18/9/67 n. 17231, per gli incarichi relativi alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata, si applica anche quando l'attività edificatoria non sia stata effettuata direttamente dallo Stato o da un ente statale ma da soggetti privati, quali le Cooperative edilizie, attraverso la parziale contribuzione pubblica, essendo ugualmente priva di rilevanza ai fini della qualificazione giuridica come edilizia economica e popolare, la classificazione catastale degli edifici, in quanto incidente esclusivamente sulla determinazione della rendita a fini fiscali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)