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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10417 del 21/06/2012 (Rv. 623147 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizi diversi da quelli di danno - Sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie in materia di pagamento di prestazione previdenziale.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623147-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

In materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen., il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.. (Sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto il giudizio civile di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola in attesa della definizione del processo penale a carico del datore di lavoro per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale per fittizietà del lavoro agricolo denunciato, non potendo formarsi in ambito penale un giudicato avente efficacia in sede civile tra parti diverse, ossia l'INPS ed il lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)