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Sez. 2, Sentenza n. 852 del 27/03/1970 (Rv. 346213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI ARTICOLI DI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI ARTICOLI DI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

I contratti collettivi stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo dello stato non hanno natura di fonte di diritto e, conseguentemente, non e ammissibile, in Sede di Cassazione, la censura concernente la violazione di articoli dei contratti stessi, qualora dal ricorrente non sia dedotta alcuna violazione di norme di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione data dai giudici del merito ai detti articoli. (V 2918-69 1105-68 2282-67 1059-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)