Sez. 3, Sentenza n. 1033 del 07/05/1971 Ud. (dep. 28/07/1971) Rv. 118894 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - IN GENERE - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DI FINANZIERE IN CONTRABBANDO- REATO COMPLESSO - ESCLUSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONTRABBANDO CHE SEGUA LA COLLUSIONE - CONCORSO DI REATI.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - IN GENERE - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DI FINANZIERE IN CONTRABBANDO- REATO COMPLESSO - ESCLUSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONTRABBANDO CHE SEGUA LA COLLUSIONE - CONCORSO DI REATI.*
La collusione di finanziere in contrabbando non e un reato complesso poiche non assorbe, quali suoi necessari elementi costitutivi, i reati di contrabbando e di corruzionè la collusione e, invece, un reato formale che si consuma, in deroga al principio generale fissato dallo art 115 cod pen, con l'esistenza del semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo, che abbia come motivo comune alle parti quello di frodare la finanza. Quando, poi, alla collusione segua il delitto di contrabbando, si determina concorso dei due reati, aventi diversa oggettivita giuridica, e quindi il colpevole va punito con pene distinte.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)