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Sez. 5, Sentenza n. 3664 del 06/02/1984 Ud. (dep. 26/04/1984) Rv. 163809 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA -NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163809-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA -NOZIONE.*

Il dolo richiesto per tutti i fatti di bancarotta di cui allo art. 216 n. 1 legge fallimentare, escluso l'ultimo, è quello generico, consistente nella consapevole volontà di realizzare le tipiche immutazioni patrimoniali previste, senza che occorra un fine di danno o di vantaggio. (Conf mass n 144640; (Conf mass n 144377).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)