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Sez. L, Ordinanza n. 13957 del 20/05/2024 (Rv. 671414-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Riammissione in servizio - Art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957 - Comparto scuola - Art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 - Effetti - Reviviscenza del precedente rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un nuovo rapporto - Attribuzione del ruolo già ricoperto e dell'anzianità pregressa - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671414-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. la riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del rapporto di lavoro cessato, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge, quali l'art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957, o di contratto collettivo, prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto oppure, come l'art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 per il comparto scuola, l'attribuzione dell'anzianità pregressa. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a dipendente della scuola pubblica riammesso in servizio nel 2004, sei anni dopo le dimissioni, aveva escluso la reviviscenza del rapporto di lavoro cessato e applicato la disciplina inderogabile di cui all'art. 2, comma 5, l. n. 335 del 1995, che aveva superato il disposto dell'art. 4 d.P.R. n. 1032 del 1973 in materia di riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita).

DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 115, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)