Sez. L, Sentenza n. 7105 del 28/08/1987 (Rv. 455260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 39 CCNL 13 SETTEMBRE 1983 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE FIBRE CHIMICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 39 CCNL 13 SETTEMBRE 1983 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE FIBRE CHIMICHE.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'art. 39 del C.C.n.L. 13 settembre 1983 per gli addetti all'industria delle fibre chimiche imponga al lavoratore di comunicare la malattia al datore di lavoro e di essere reperibile alle visite di controllo nel domicilio noto all'azienda, derivandone, in caso contrario, l'ingiustificatezza dell'assenza, sanzionabile, con il licenziamento, ai sensi dell'art. 55 dello stesso contratto, ove protrattasi per oltre cinque giorni). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 1516/81, mass n 412174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 13/09/1983 num. 39, Contr. Coll. 13/09/1983 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)