Sez. L, Sentenza n. 4853 del 29/07/1986 (Rv. 447552 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDI AZIENDALI DELL'A.M.T. DI CATANIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDI AZIENDALI DELL'A.M.T. DI CATANIA.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per la mancata specificazione delle violazioni di canoni ermeneutici e dei vizi di motivazione addebitati alla sentenza di merito, il motivo di ricorso avverso l'interpretazione compiuto da tale sentenza, che aveva ritenuto assorbito, fino a concorrenza, nel trattamento di buonuscita, a norma del penultimo comma dell'art. 24 dell'accordo aziendale 23 luglio 1976, il cosiddetto rimborso dei contributi di cui all'art. 16 n. 3 del T.U. Degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania del 18 agosto 1965). (V 3047/85, mass n 440751; (Conf 4202/85, mass n 441704; (Conf 4013/85, mass n 441534; (Conf 3539/85, mass n 441159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 18/08/1965 num. 16, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)