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Sez. 3, Sentenza n. 1310 del 15/03/1989 (Rv. 462165 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE - POTERE DI RAPPRESENTANZA - ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA - EFFETTUAZIONE SENZA LA PREVENTIVA DECISIONE MAGGIORITARIA DELLA FAMIGLIA COLONICA - CONFLITTO DI INTERESSI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462165-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE - POTERE DI RAPPRESENTANZA - ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA - EFFETTUAZIONE SENZA LA PREVENTIVA DECISIONE MAGGIORITARIA DELLA FAMIGLIA COLONICA - CONFLITTO DI INTERESSI - CONSEGUENZE.*

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 sulla nuova disciplina dei contratti agrari, qualora l'affittuario, rappresentante legale della famiglia coltivatrice, ponga in essere con il concedente un atto di amministrazione straordinaria (nella specie: una conciliazione giudiziale contenente anche la rinuncia alla proroga del rapporto di affitto), l'atto stesso è suscettibile di annullamento su domanda del rappresentato dissenziente - analogamente all'ipotesi di famiglia mezzadrile - soltanto se la sua volontà contraria sia stata comunicata al concedente. (V 5124/84, mass n 436913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 2257, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)