Sez. 3, Sentenza n. 5124 del 13/10/1984 (Rv. 436913 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - FAMIGLIA COLONICA - IN GENERE - NOZIONE - ISTITUTO DELL'IMPRESA FAMILIARE DISCIPLINATO DALL'ART. 230 BIS COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - POTERE DI RAPPRESENTANZA - DISCIPLINA APPLICABILE - ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA, DI INDIRIZZO PRODUTTIVO O DI CESSAZIONE DELL'IMPRESA - EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL MEZZADRO SENZA LA PREVENTIVA DECISIONE MAGGIORITARIA DELLA FAMIGLIA COLONICA - CONFLITTI DI INTERESSI - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - FAMIGLIA COLONICA - IN GENERE - NOZIONE - ISTITUTO DELL'IMPRESA FAMILIARE DISCIPLINATO DALL'ART. 230 BIS COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - POTERE DI RAPPRESENTANZA - DISCIPLINA APPLICABILE - ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA, DI INDIRIZZO PRODUTTIVO O DI CESSAZIONE DELL'IMPRESA - EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL MEZZADRO SENZA LA PREVENTIVA DECISIONE MAGGIORITARIA DELLA FAMIGLIA COLONICA - CONFLITTI DI INTERESSI - CONSEGUENZE.*
L'istituto dell'impresa familiare, introdotto e regolato dallo art. 230 bis cod. civ. in via residuale o suppletiva, trova applicazione nella mezzadria, nell'ambito della normativa previgente alla nuova disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, con riguardo a quelle situazioni che non sono oggetto di specifiche Disposizioni di detta normativa, e, quindi, è operante con riguardo ai rapporti fra i componenti della famiglia colonica, da individuarsi in quei membri del nucleo familiare, che, indipendentemente da enunciazioni formali e da elementi secondari o sussidiari (quali la coabitazione nella casa colonica), prestino effettivamente la loro opera per la normale conduzione del fondo mezzadrile, in modo continuativo e coordinato con la direzione della azienda. Da ciò deriva che il potere di rappresentanza spettante al mezzadro nei confronti del concedente, secondo la previsione dello art. 2150 cod. civ., va coordinato con il disposto del citato art. 230 bis, nella parte in cui tutela gli altri componenti della famiglia colonica, prescrivendo la deliberazione a maggioranza per gli Atti di gestione straordinaria, di indirizzo produttivo o di cessazione dell'impresa. Pertanto, qualora uno di tali Atti (nella specie, rinuncia al regime della proroga legale del rapporto di mezzadria) venga posto in essere dal mezzadro, quale capo della famiglia colonica, senza detta preventiva decisione maggioritaria, si verifica un'ipotesi di vizio della rappresentanza per conflitto d'interessi, la quale implica, in applicazione dell'art. 1394 cod. civ., su impugnazione del rappresentato, l'inefficacia dell'atto stesso ove il conflitto sia conosciuto al terzo (nella specie, del concedente). (V 3948/83, mass n 428880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2150 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)