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Sez. 1, Sentenza n. 476 del 23/03/1965 (Rv. 310841 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310841-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI.*

La disposizione dell'art. 1458 comma 1 cod.civ.- secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali gia effettuate, ma l'Obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. Pertanto, se oggetto della restituzione e una somma di denaro gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla data della pronuncia di risoluzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)