Sez. 1, Sentenza n. 476 del 23/03/1965 (Rv. 310841 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI.*
La disposizione dell'art. 1458 comma 1 cod.civ.- secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali gia effettuate, ma l'Obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. Pertanto, se oggetto della restituzione e una somma di denaro gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla data della pronuncia di risoluzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)