Sez. U, Sentenza n. 3474 del 19/05/1988 (Rv. 458822 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONI DI CONDANNA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA SU BENE APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSORGENZA DI UNA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI PIGNORABILITÀ DEL BENE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONI DI CONDANNA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA SU BENE APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSORGENZA DI UNA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI PIGNORABILITÀ DEL BENE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Nell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, promossa in virtù di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, la natura del bene appartenente all'amministrazione e colpito con l'Azione esecutiva non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, ma dà luogo ad una questione di pignorabilità del bene, rilevante solo al fine dell'eventuale fondamento nel merito dell'opposizione proposta dall'amministrazione stessa per contestare l'espropriabilità delle cose staggite. (V 4449/87, mass n 453170; (Conf 323/81, mass n 410765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)