Sez. U, Sentenza n. 4449 del 14/05/1987 (Rv. 453170 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTAMENTO ALLA ESECUZIONE DI BENI NON PIGNORABILI - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - NECESSITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTAMENTO ALLA ESECUZIONE DI BENI NON PIGNORABILI - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - NECESSITÀ.*
Il pagamento da parte della pubblica amministrazione di una somma di denaro, in ottemperanza di sentenza di condanna al pagamento medesimo, integra un atto dovuto, sottratto ad ogni discrezionalità, mancando il quale deve riconoscersi al creditore il diritto di promuovere esecuzione forzata davanti al giudice ordinario, mentre l'eventuale assoggettamento a tale esecuzione di beni della pubblica amministrazione non pignorabili, per effetto della loro destinazione ad esigenze d'interesse generale, non incide sulla giurisdizione di detto giudice, e non può di conseguenza essere dedotto con ricorso per regolamento preventivo, integrando ragione di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.. (V 323/81, mass n 410765; (V 4071/79, mass n 400568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)